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La formazione è un diritto di tutto il personale docente: Il Tribunale di Firenze accoglie il ricorso dello Studio Legale Amato
Con la Sent. n.1063/2024 Il Tribunale di Firenze è tornato a pronunciarsi sul ricorso promosso dallo Studio Legale Amato in merito al riconoscimento del c.d. bonus docenti in favore di una lavoratrice che aveva prestato servizio per due anni consecutivi quale docente a termine, svolgendo mansioni analoghe a quelle degli assunti a tempo indeterminato. Il risultato è l'ennesima conferma della tesi sostenuta dallo Studio: "Si osserva che, nel caso di specie, ove risulta che la docente abbia svolto mansioni pienamente sovrapponibili a quelle del personale di ruolo, non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, alla luce del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate. Ne consegue, in applicazione del principio di non discriminazione, che la ricorrente ha diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo del valore nominale di € 500,00 per ogni annualità oggetto di domanda, nelle quali ha lavorato sulla base di contratti sino al termine delle attività didattiche" .
Intervenuta prescrizione del credito tributario. La CTP di Firenze respinge le pretese milionarie di Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti del contribuente difeso dall'Avv. Antonio Amato
Ennesima conferma della difesa dello Studio Legale Amato da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, che in accoglimento del ricorso presentato dal contribuente, con la Sent. 325/20 ha ribadito il principio dell'inoperatività dell'art. 2953 c.c. rispetto alle cartelle esattoriali e pertanto "il ricorso va accolto, per intervenuta prescrizione del credito tributario, con condanna dell'Ufficio al pagamento dello spese del giudizio, liquidate come in dispositivo".
Ennesima vittoria sulle ferie non godute del personale docente. Il Giudice del Lavoro di Firenze accoglie la tesi degli Avvocati Amato

"Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso, alla luce dei principi comunitari di cui si è detto, solo ove l’amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia invitato ad esercitarlo." . Con la Sentenza n.99/2025 il Tribunale di Firenze consolida la tesi sostenuta dallo Studio Legale Amato: la collocazione in ferie d'ufficio del personale docente a termine è illegittima. Nessun automatismo giustifica l'esclusione del diritto alla monetizzazione delle ferie non espressamente godute durante l'anno scolastico.

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