"E’ innegabile che l’obiettivo della valorizzazione della funzione docente sia attuato anche attraverso lo svolgimento dell’attività del personale docente con contratti di supplenza breve e che, non essendo il compenso agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, non sia pertinente il richiamo agli asseriti elementi di differenziazione evidenziati dal Ministero. In conclusione, la ricorrente ha diritto alla erogazione della RPD, al pari dei docenti a tempo indeterminato e dei docenti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico o al termine delle attività didattiche. Pertanto, la medesima ricorrente ha diritto al pagamento delle relative differenze retributive, in rapporto ai giorni di lavoro effettivamente svolti." Con la Sentenza n.1108/2025 del 24 Settembre 2025 il Tribunale di Firenze consolida la tesi sostenuta dallo Studio Legale Amato: la retribuzione professionale docenti va riconosciuta a tutto il personale docente indipendentemente dalla tipologia di contratto. Nessuna ragione oggettiva giustifica il mancato riconoscimento del compenso accessorio in favore dei titolari di supplenza breve e saltuaria.