Il ricorso RPD (per i docenti) e CIA (per il personale ATA) è volto al riconoscimento della voce retributiva per i dipendenti che abbiano stipulato contratti di supplenza temporanea (le c.d. supplenze covid ed in genere tutti i contratti diversi dal 30 Giugno / 31 Agosto) con il Ministero dell'Istruzione.
Con il ricorso è possibile ottenere il riconoscimento della voce retributiva sino a € 1.450,00 per ogni anno di servizio prestato con supplenze temporanee.
La Corte di Cassazione ha espressamente sancito l'illegittimità della collocazione in ferie d'ufficio del personale docente al 30 giugno durante i periodi di sospensione delle lezioni.
In caso di mancata comunicazione da parte dell'istituto scolastico al dipendente a termine a fruire delle ferie maturate durante l'anno scolastico, il Lavoratore conserva il diritto all'indennità sostitutiva.
Con il ricorso promosso dagli Avvocati Amato è pertanto possibile recuperare sino ad una mensilità per ogni anno in cui il docente ha prestato servizio sino al 30 giugno.
Possono aderire al ricorso:
Il ricorso è destinato ai docenti che hanno svolto con contratti a termine almeno 36 mesi di servizio alle dipendenze del MIM su posti vacanti e disponibili. Con il ricorso promosso dagli Avvocati Amato, il Giudice del Lavoro, accertata l'illegittima reiterazione del ricorso al contratto a termine da parte del MIM, riconosce al Lavoratore un indennità onnicomprensiva - da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità - ex art 12 Decreto Salva Infrazioni.
Lo Studio Legale Amato collabora con le realtà sindacali per la tutela del personale scolastico.
Le associazioni sindacali rappresentative nel settore scolastico, i sindacati autonomi di base ed i centri studi interessati a collaborare con il nostro Studio Legale possono contattarci alla mail raffaele.amato.law@gmail.com per ricevere tutte le informazioni necessarie.
Con la Sent. n.1158/2025 del 30 Settembre 2025 Il Tribunale di Firenze è tornato a pronunciarsi sul ricorso promosso dallo Studio Legale Amato in merito al riconoscimento del c.d. bonus docenti in favore di una lavoratrice che aveva prestato servizio per tre anni consecutivi quale docente a termine, svolgendo mansioni analoghe a quelle degli assunti a tempo indeterminato. Il risultato è l'ennesima conferma della tesi sostenuta dallo Studio: "Si osserva che, nel caso di specie, ove risulta che la docente abbia svolto mansioni pienamente sovrapponibili a quelle del personale di ruolo, non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, alla luce del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate. Ne consegue, in applicazione del principio di non discriminazione, che la ricorrente ha diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo del valore nominale di € 500,00 per ogni annualità oggetto di domanda, nelle quali ha lavorato sulla base di contratti sino al termine delle attività didattiche" .
"non può pertanto accogliersi l’interpretazione adottata dal MIUR, che corrisponde il CIA – oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l’emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze; le modalità stabilite dall’art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio; significativa a conferma dell’interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell’art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato...." Il Giudice del Lavoro di Torino accoglie il ricorso promosso dagli Avvocati Amato per il riconoscimento del CIA in favore del ricorrente che aveva prestato servizio quale personale ATA alle dipendenze del MIM - tramite supplenze brevi e saltuarie - per diverse annualità, svolgendo mansioni del tutto analoghe a quelle dei colleghi di ruolo e non ricevendo - al contrario di quest'ultimi - il dovuto compenso accessorio. Le conclusioni del Giudice del Lavoro di Torino non lasciano dubbi: nessun differente trattamento retributivo legato al CIA è legittimo.
"E’ onere del datore di lavoro, quindi, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il ristoro delle energie psico-fisiche cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. " Il Tribunale di Firenze torna a pronunciarsi favorevolmente sul contenzioso relativo alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute dal personale docente, ribadendo l'illegittimità della collocazione in ferie d'ufficio ed il connesso diritto del dipendente ad ottenere la relativa indennità sostitutiva. Conseguentemente il ricorso promosso dagli Avvocati Amato è stato totalmente accolto dal Giudice del Lavoro di Firenze.